Incentivi Fiscali
Gli incentivi previsti dalla legislazione nazionale sono diventati operativi da aprile 2011, dopo il nulla osta della CE (decisione 2010/8939), il decreto del Ministero dell’Economia (emanato il 5/02/2011) e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate (nn. 2011/31139; 2011/34839; 2011/54949 emanati il 14/04/2011). La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E, del 14 aprile 2011 ha inoltre fornito importanti delucidazioni in merito, fra gli altri, ai costi agevolabili.
Possono accedere all’agevolazione le imprese che hanno sottoscritto e registrato un contratto di Rete o che successivamente aderiscono ad una Rete già esistente indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione aziendale, attività svolta e regime di contabilità adottato.
L’incentivo consiste in una sospensione d’imposta, cioè in una momentanea esclusione dal calcolo del reddito imponibile, della quota degli utili d’esercizio accantonata in un’apposita riserva del bilancio, di cui viene data informazione in nota integrativa, distinta dalle altre riserve presenti nel patrimonio netto, e destinata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di Rete, preventivamente asseverato. L’agevolazione si applica a tutti gli esercizi accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo di imposta in corsa al 31.12.2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2012. La realizzazione degli investimenti può avvenire anche dopo la fruizione dell’agevolazione secondo il termine previsto dal programma, purché gli utili siano impiegati entro l’esercizio successivo a quelli in cui è stata deliberata la loro destinazione alla Rete.
In altre parole tutte le imprese che aderiscono ad una Rete tra il 2010 e il 2012, e versano dei conferimenti (o un patrimonio separato) al fondo patrimoniale della Rete, possono dedurre dagli utili conseguiti i relativi importi, e quindi sottrarli alla tassazione IRPEF o IRES (a seconda della tipologia di contribuente). In sostanza il risparmio, in caso di soggetti Ires (società di capitali), è pari al 27,5% dell’importo accantonato, mentre in caso di soggetti IRPEF, il risparmio è pari all’aliquota marginale da applicare al reddito di impresa complessivo. In caso di soggetti IRPEF, il risparmio si estende anche all’IRPEF regionale e comunale.
L'agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi IRES e IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, non opera ai fini IRAP. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli investimenti (spese) del programma di Rete possono consistere nell’assunzione dei costi per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e/o servizi e nell’assunzione dei costi per l’utilizzo del personale. Inoltre, sono compresi anche i costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti (ad es. ore lavoro del personale tecnico dedicato allo sviluppo di una ricerca nell’ interesse comune della Rete) precisando che in tal caso rileva il gusto figurativo relativo all’ effettivo impiego di detti beni e servizi e personale per la realizzazione degli investimenti, dimostrato con adeguata documentazione amministrativa e contabile. Per ottenere il beneficio fiscale, nel periodo compreso tra il 2 e il 23 maggio di ciascun anno, le imprese interessate devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate contenente l’indicazione della quota di utili accantonati e l’indicazione del risparmio d’imposta corrispondente all’accantonamento. La trasmissione deve essere effettuata telematicamente o tramite intermediario abilitato Entratel, utilizzando il software “AgevolazioneReti”, disposto sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Si ribadisce che condizione necessaria ai fini del riconoscimento dell’incentivo è che il programma di Rete sia “preventivamente asseverato”.
L’agevolazione è, in sintesi, sottoposta alle seguenti condizioni:
1. adesione dell’impresa al contratto di Rete,
2. indicazione nel bilancio dell’impresa aderente alla Rete di una apposita voce di riserva distinta dalle altre;
3. realizzazione degli investimenti previsti dal programma di Rete entro l’anno successivo della delibera di accantonamento degli utili;
4. presenza di un fondo patrimoniale della Rete;
5. asseveramento del programma di rete da parte delle organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale autorizzati dall’Agenzia delle Entrate. Attraverso l’asseveramento, gli organi preposti verificano la sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e i relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto, attestano il possesso dei requisiti da parte delle imprese aderenti alla Rete per fruire degli incentivi fiscali e fanno comunicazione all’ Agenzia delle Entrate trasmettendo i dati delle imprese.
Gli incentivi sono in ogni caso oggetto di limitazioni quantitative:
1. l’importo massimo degli utili destinati alla riserva da devolvere al fondo patrimoniale della Rete è fissato in 1 Mln di Euro;
2. lo stanziamento complessivo nel bilancio dello Stato per il periodo di imposta 2010 è pari a 20 Mln di Euro e di 14 Mln di Euro per ciascuno degli anni 2011 e 12. Per cui esauriti i fondi l’agevolazione non sarà più fruibile integralmente.