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Rete d'imprese

La "Rete d'Imprese" è uno strumento legislativo che consente a due o più soggetti imprenditoriali di mettere insieme risorse, conoscenze, capacità operative e capacità organizzative al fine di migliorare le performance aziendali. L'obiettivo dello strumento, in altri termini, è quello di permettere alle piccole e medie imprese di innovare e incrementare la propria competitività condividendo ed implementando un Programma comune con altri soggetti, senza dar vita a procedure di fusioni o incorporazioni.
La rete d'imprese è stata introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 6 bis della legge 133/2008 ed è attualmente disciplinata dall'art. 42 della legge 122/2010.
Come non sussistono limiti al numero minimo delle imprese aderenti ad una rete, purché siano almeno due, non si rilevano limitazioni di tipo territoriale, al contrario di quanto accade per i distretti.
La costituzione di una Rete d'Imprese avviene tramite la sottoscrizione di un Contratto di Rete da parte delle imprese aderenti che deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e depositato al registro delle imprese da parte di tutti soggetti imprenditoriali partecipanti.
Il contratto deve contenere indicazioni su:
• Sottoscrittori;
• Obiettivi (innovazione e/o aumento competitività);
• Monitoraggio (Metodo di misurazione per il raggiungimento degli obiettivi);
• Contenuto del Programma (Diritti e obblighi di ciascun partecipante; modalità di realizzazione dello scopo comune; eventuale istituzione del fondo patrimoniale e regole di gestione dello stesso);
• Durata (libera, ma consigliata di almeno 5 anni);
• Indicazioni sulle modalità di recesso e di nuove adesioni;
• Soggetto Responsabile (esterno o interno);
Procedure Decisionali.

Gli incentivi previsti in seguito all’adesione ad una Rete d’Impresa, possono essere classificati in tre grandi categorie:

1. incentivi fiscali;
2. contributi a fondo perduto;
3. facilitazioni nei rapporti con la P.A. 

Il programma di Rete può indicare l’ eventuale presenza di un fondo patrimoniale. La circolare 15/E del 2011 dell’Agenzia delle Entrate afferma che gli utili accantonati in riserva, e quindi sottratti alla tassazione, vanno destinati al fondo patrimoniale, disciplinato con la stessa normativa del fondo consortile (artt. 2641 e 2615 del c.c).